Convenzione

Art. 16

In vigore dal 17 nov 1995
1. Se l'ammissione temporanea è subordinata ad una autorizzazione preliminare, quest'ultima dovrà essere concessa dall'Ufficio doganale competente nei più brevi termini possibili. 2. Se, in casi eccezionali, è richiesta un'autorizzazione diversa da quella doganale, essa sarà concessa nei più brevi termini possibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo