Convenzione
Art. 16
In vigore dal 17 nov 1995
1. Se l'ammissione temporanea è subordinata ad una autorizzazione preliminare, quest'ultima dovrà essere concessa dall'Ufficio doganale competente nei più brevi termini possibili.
2. Se, in casi eccezionali, è richiesta un'autorizzazione diversa da quella doganale, essa sarà concessa nei più brevi termini possibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-16