Annesso C
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO C
ANNESSO CONCERNENTE I MEZZI DI TRASPORTO
Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per:
a) "mezzi di trasporto":
qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche
trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti),
hovercraft, aeromobili, veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di
veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonché i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a
bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la proiezione delle merci;
b) "uso commerciale":
il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno;
c) "uso privato":
utilizzazione, da parte dell'interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale;
d) "traffico interno":
il trasporto di persone o di merci caricate nel territorio di
ammissione temporanea per essere scaricate all'interno di detto territorio;
e) "serbatoi normali":
i serbatoi previsti dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo del mezzo considerato e la cui sistemazione
permanente consente l'utilizzazione diretta di un tipo di
carburante, sia per la trazione dei mezzi di trasporto sia,
all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei
sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti
considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di
trasporto che consentono l'utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonché i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-1