Annesso B.9
Art. 3
In vigore dal 17 nov 1995
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere inviate a titolo di prestito gratuito;
b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantità sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea;
c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3-9