Annesso B.8
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
2. Ciascuna delle Parti contraenti può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
3. Il beneficio dell'ammissione temporanea può essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-8