Art. 9
Annesso C

Art. 9

124 / 142
In vigore dal 17 nov 1995
1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati. 2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-9