Annesso D
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all' della presente convenzione, nei confronti dell', paragrafo 1 del presente allegato.
2. Ciascuna Parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all' della presente convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'appendice del presente allegato.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ad-5