Annesso E

Art. 3

In vigore dal 17 nov 1995
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato le merci importate in sospensione parziale devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-3

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