Annesso E
Art. 7
In vigore dal 17 nov 1995
1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a norma del presente allegato è effettuata dall'autorità competente a regime appurato.
2. Quando, conformemente all' della presente convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea è operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dati e delle tasse all'importazione eventualmente già riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo di immissione in consumo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-7