Annesso E

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1995
L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente allegato non deve essere superiore al 5%, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-5

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