Annesso E
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente può redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco è comunicato al depositario della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-4