Annesso E
Art. 6
In vigore dal 17 nov 1995
L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in alcun caso, essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso in caso di immissione in consumo delle merci in causa il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-6