Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.
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