Annesso E

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO E ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in sospensione parziale": le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonché le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori. b) "sospensione parziale": La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo