Annesso E
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO E
ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE
IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E
DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) "merci importate in sospensione parziale":
le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per
beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonché le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente
convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate
temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori.
b) "sospensione parziale":
La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse
all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero
state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ae-1