Accordo›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 26 lug 1995
1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'.
2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalità di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunità, nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime più favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-22