Accordo›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti possono ampliare il presente accordo mediante consenso reciproco allo scopo di completare i settori di cooperazione tramite accordi in settori o attività specifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-19