AccordoTitolo II

Art. 18

In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli già esistenti tra di esse. Tali azioni possono assumere le forme seguenti: - scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione, - organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, - scambi culturali, - scambi accademici.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-18

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