Accordo›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli già esistenti tra di esse.
Tali azioni possono assumere le forme seguenti:
- scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione,
- organizzazione di manifestazioni a carattere culturale,
- scambi culturali,
- scambi accademici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-18