Accordo›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 26 lug 1995
Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico tramite azioni quali lo scambio di funzionari e di esperti in materia, gli scambi di informazioni e di statistiche sul turismo, azioni di formazione per la gestione e l'amministrazione alberghiera;
a tale riguardo, le parti contraenti rivolgono particolare attenzione alla promozione del turismo fuori stagione a San Marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-17