Art. 17
AccordoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 26 lug 1995
Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico tramite azioni quali lo scambio di funzionari e di esperti in materia, gli scambi di informazioni e di statistiche sul turismo, azioni di formazione per la gestione e l'amministrazione alberghiera; a tale riguardo, le parti contraenti rivolgono particolare attenzione alla promozione del turismo fuori stagione a San Marino.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-17