AccordoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 26 lug 1995
1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una delle parti contraenti, la parte interessata può prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi di cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al Comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avrà luogo una consultazione in seno al Comitato di cooperazione. 3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione. 4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficoltà verificatesi. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.
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