Accordo›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente.
I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-11