AccordoTitolo I

Art. 11

In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente. I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-11

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