Accordo›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 26 lug 1995
Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-10