Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 26 lug 1995
1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.
2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresì a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità al 1 gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtù degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-5