Accordo
Art. 1
In vigore dal 26 lug 1995
ACCORDO
DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
IL PRESIDENTE D'IRLANDA:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO:
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD:
i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la
Comunità economica europea, e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da un lato, e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
dall'altro.
DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;
CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, economici, sociali e culturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune;
CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la
Comunità economica europea
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Il presente accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino crea un'unione doganale tra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra di esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-1