Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 26 lug 1995
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:
a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino;
comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino:
b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino.
2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purchè tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-3