Accordo›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 26 lug 1995
1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità:
- la tariffa doganale della Comunità:
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale:
- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità:
- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatta eccezione per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione:
- la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunità.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal Comitato di cooperazione.
3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico o didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al Governo della Repubblica di San Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.
Storico versioni
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