Art. 3
AccordoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 26 lug 1995
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano: a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino; comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino: b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino. 2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purchè tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-3