Accordo›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell'economia di San Marino nei settori dell'industria e dei servizi, orientando più in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-15