AccordoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 26 lug 1995
Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell'economia di San Marino nei settori dell'industria e dei servizi, orientando più in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo