Accordo›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 26 lug 1995
Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
La Repubblica di San Marino concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-20