Accordo›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 26 lug 1995
Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo:
- il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società sammarinesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-25