Accordo›Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 26 lug 1995
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-27