Accordo›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 26 lug 1995
Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-30