Accordo›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 26 lug 1995
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-26