AccordoTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 26 lug 1995
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-26

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