Accordo›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 26 lug 1995
1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati.
2. Questi lavorati beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità nonché le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunità.
4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite di invalidità, di vecchiaia, di decesso, e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
5. La Repubblica di San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-21