Accordo›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 26 lug 1995
1. Le controversie relative all'interpretazione dell'accordo tra le parti contraenti sono sottoposte al Comitato di cooperazione.
2. Qualora il Comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte può notificare all'altra la designazione di un arbitro, nel qual caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.
Il Comitato di cooperazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.
Ciascuna parte alla controversia ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-24