AccordoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 26 lug 1995
La Comunità e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-14

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