Accordo›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 26 lug 1995
La Comunità e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-14