Accordo›Titolo I
Art. 13
In vigore dal 26 lug 1995
1. Oltre alla cooperazione di cui all', paragrafo 8, le autorità amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo, si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinché tali disposizioni siano rispettate.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal Comitato di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-13