Art. 22
AccordoTitolo III

Art. 22

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In vigore dal 26 lug 1995
1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'. 2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalità di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunità, nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime più favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304#art-a-22