ConvenzioneTitolo III

Art. 16

In vigore dal 20 ott 1994
Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di intervento di soccorso in caso di incidente o di catastrofe che si verifichi nelle aree dei tunnel del Monte Bianco, del Frejus e di Tenda. Essi saranno sottoposti all'approvazione delle Autorità nazionali indicate all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992. — Testo vigente | Portale Normativo