ConvenzioneTitolo III

Art. 19

In vigore dal 20 ott 1994
1. Le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non siano state regolate dalle Autorità competenti indicate all', saranno regolate per via diplomatica. 2. Nel caso in cui le Parti contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all'arbitraggio. 3. Il Tribunale arbitrale è composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo una persona di un terzo Stato come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dalla data in cui la parte contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale. 4. Se i periodi di tempo menzionati nel comma precedente non sono rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle Parti contraenti può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle disignazioni richieste. Se il Presidente è in possesso di cittadinanza francese o italiana, o si trova impedito per altre ragioni, il Vice Presidente deve procedere alla designazione. Se il Vice Presidente possiede ugualmente la cittadinanza francese o italiana, o se si trova anche egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non possieda la cittadinanza francese o quella italiana, procede alla designazione; 5. Il Tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo. Egli stesso disciplina la propria procedura. 6. Le decisioni del Tribunale arbitrale tanto sulla procedura che sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di uno dei due membri del Tribunale designato dalle due Parti contraenti non impedisce al Tribunale di statuire. 7. Le decisioni del Tribunale sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese dell'arbitro da essa designato e le spese derivanti dalla sua rappresentanza nel processo davanti al Tribunale. Le spese del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti. 8. Se il Tribunale arbitrale lo domanda, i Tribunali delle Parti contraenti possono accordargli l'aiuto giudiziario necessario per procedere alle citazioni e alle audizioni di testimoni ed esperti, conformemente agli accordi in vigore tra le due Parti contraenti in materia di collaborazione giudiziaria, nel settore civile e commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-19

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