Convenzione›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 20 ott 1994
1. Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione del presente accordo sul proprio territorio.
2. In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all'esecuzione dell'intervento.
3. Le Autorità delle Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni di cui al presente articolo.
4. Al termine delle operazioni gli organi tecnici dello Stato offerente trasmettono agli organi tecnici dello Stato richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati.
5. Gli organi tecnici dello Stato richiedente trasmettono agli organi tecnici dello Stato offerente un rapporto finale sull'accaduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-12