Convenzione›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 20 ott 1994
Le Autorità competenti, senza pregiudizio di disposizioni più favorevoli contenute in altri accordi particolari, stabiliscono di comune intesa i piani di intervento necessari all'esecuzione delle operazioni di soccorso.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-13