ConvenzioneTitolo III

Art. 18

In vigore dal 20 ott 1994
La collaborazione esistente in materia di prevenzione dei rischi maggiori potrà essere oggetto di accordi o intese nell'ambito della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo