Convenzione›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 20 ott 1994
1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra il completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie all'entrata in vigore della presente convenzione. Quest'ultima entrerà in vigore un mese dopo l'ultima notifica.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad inviare il testo della presente convenzione alla Comissione delle Comunità Europee.
3. La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.
4. Ogni Parte contraente potrà in ogni momento denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica.
Fatto a Parigi, il 16/09/92 in doppio esemplare nelle lingue francese e italiana, entrambe le versioni facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Francese
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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