Convenzione›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 20 ott 1994
1. Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare e organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, è indetta una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall'Autorità competente di ogni Parte, che si riunirà, a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o, eccezionalmente, più di una volta, su richiesta di una delle Parti.
2. Le Autorità nazionali, in tale ambito, si scambiano delle informazioni di principio su:
- la composizione delle squadre di soccorso previste dall', comma 1;
- i mezzi di soccorso ed i materiali di funzionamento;
- le condizioni di impiego;
- le modalità di richiesta di mezzi speciali.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-15