Convenzione›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 20 ott 1994
1. Ciascuna Parte contraente autorizza gli aeromobili utilizzati in partenza dal territorio dell'altra Parte, a sorvolare il suo territorio, ad atterrare e a decollare ugualmente al di fuori degli aeroporti.
2. L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere comunicata immediatamente all'Autorità richiedente, con l'indicazione più precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione degli aeromobili, dell'equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio. Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili mutatis mutandis al trasporto aereo.
3. I voli devono essere effettuati secondo i regolamenti della navigazione aerea in vigore nello spazio aereo dello Stato richiedente.
4. Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale resta sottoposto per la durata dell'intervento alla legislazione nazionale regolante il suo status.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-10