ConvenzioneTitolo III

Art. 9

In vigore dal 20 ott 1994
1. Le Parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio di frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento e del materiale di assistenza, la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle Autorità doganali competenti e delle altre Autorità responsabili della sorveglianza della frontiera. 2. Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso e di funzionamento ed il materiale di assistenza necessari alla missione di soccorso. 3. I mezzi indicati al comma precedente sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento è richiesto nè è predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera, il responsabile di una unità di intervento presenta ai servizi della dogana o fa loro pervenire nel più breve tempo possibile, una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento e del materiale di assistenza. 4. Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e di funzionamento ed il materiale di assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante una operazione di soccorso o riesportati al suo compimento. 5. Se delle circostanze particolari non permettono la loro riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro qualità come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle Autorità responsabili delle missioni di soccorso che ne informano il servizio doganale competente; in tale caso si applicano la legislazione e la regolamentazione dello Stato richiedente. 6. L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente, nel quadro del presente accordo, di prodotti medicinali contenenti sostanze stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantità non utilizzate, non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le Parti contraenti. 7. I prodotti medicinali e farmaceutici di cui sopra, debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente da personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato offerente. 8. Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonché l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e di assistenza che non sono stati utilizzati, devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio autorizzato di frontera.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-9

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