Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 20 ott 1994
1. I programmi nazionali per la formazione di specialisti nel quadro della previsione e della prevenzione, come pure degli operatori nel settore dei soccorsi, formano l'oggetto di scambi di informazione tendenti ad armonizzare le metodologie impiegate dall'una e dall'altra Parte.
2. In questo quadro i programmi dei corsi di insegnamento della medicina delle catastrofi ed i diplomi corrispondenti saranno unificati nella misura del possibile. Sono previsti scambi di istruttori e di allievi.
3. La riunione annuale, di cui all', stabilisce un calendario di principio dei corsi di base e di perfezionamento per gli specialisti della previsione e della prevenzione, come pure per gli operatori del soccorso.
4. Alla fine di ogni anno la riunione annuale sarà incaricata di redigere un rapporto che faccia il bilancio dei corsi.
5. In vista di una migliore organizzazione dell'assistenza reciproca, potranno essere programmate delle esercitazioni congiunte nei settori di intervento previsti.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-4