Convenzione›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 20 ott 1994
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità necessarie agli interventi, le Parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalità di passaggio alla frontiera, così come sono stabilite dalle regolamentazioni nazionali e comunitarie.
2. Il responsabile di una unità di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unità e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato è rilasciato dall'Autorità dalla quale dipende l'unità. Le persone che fanno parte dell'unità di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare, al passaggio della frontiera, i documenti validi per l'espatrio tra i due Stati, ma dovranno essere comunque munite di un documento di identità ai fini di eventuali controlli.
3. Nei casi di urgenza particolare, il certificato collettivo suindicato può essere sostituito da una attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso.
4. Se le circostanze l'esigono, il passaggio della frontiera può essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le Autorità responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente.
5. In caso di evacuazione al di là della frontiera, le Autorità delle due Parti si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che sarà loro possibile di stabilire in maniera certa.
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