Convenzione
Art. 1
In vigore dal 20 ott 1994
Convenzione sulla Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la
REPUBBLICA FRANCESE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI
CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO
Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo della Repubblica Francese
Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovuti all'attività dell'uomo che incombono sui rispettivi Stati
Convinti della necessità che venga fornita un'assistenza a favore
dello Stato colpito al verificarsi di detti rischi
In attesa che si renda operante una cooperazione multilaterale nel settore della protezione civile promossa dalla Comunità Europea e
della quale diverse risoluzioni del Consiglio costituiscono la
premessa
Ritenuto che sia necessario definire una strategia comune al fine di risolvere i problemi relativi ed unire le loro forze nel quadro di
una cooperazione articolata nei seguenti settori:
a) della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori;
b) dell'assistenza reciproca in caso di catastrofe naturale o di
incidente grave dovuto all'attività dell'uomo;
c) dello scambio immediato di informazioni circa gli aiuti che le
Parti contraenti inviano agli Stati terzi colpiti da catastrofi;
Convengono quanto segue:
Ai fini della presente convenzione i termini qui di seguito impiegati
significano:
"Stato richiedente": Stato contraente che domanda all'altro Stato di inviare delle squadre d'intervento con equipaggiamento, mezzi di
soccorso e/o materiale per l'assistenza;
"Stato offerente": Stato contraente le cui Autorità competenti danno seguito ad una domanda proveniente dall'altro Stato, relativa all'invio di squadre di intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza;
"Squadre di soccorso": gruppi di unità, specializzate per gli interventi di soccorso, dotate di opportuni equipaggiamenti e di mezzi di soccorso;
"Equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso;
"Materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita;
"Materiale di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.
Storico versioni
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