Convenzione

Art. 1

In vigore dal 20 ott 1994
Convenzione sulla Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la REPUBBLICA FRANCESE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica Francese Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovuti all'attività dell'uomo che incombono sui rispettivi Stati Convinti della necessità che venga fornita un'assistenza a favore dello Stato colpito al verificarsi di detti rischi In attesa che si renda operante una cooperazione multilaterale nel settore della protezione civile promossa dalla Comunità Europea e della quale diverse risoluzioni del Consiglio costituiscono la premessa Ritenuto che sia necessario definire una strategia comune al fine di risolvere i problemi relativi ed unire le loro forze nel quadro di una cooperazione articolata nei seguenti settori: a) della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori; b) dell'assistenza reciproca in caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attività dell'uomo; c) dello scambio immediato di informazioni circa gli aiuti che le Parti contraenti inviano agli Stati terzi colpiti da catastrofi; Convengono quanto segue: Ai fini della presente convenzione i termini qui di seguito impiegati significano: "Stato richiedente": Stato contraente che domanda all'altro Stato di inviare delle squadre d'intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "Stato offerente": Stato contraente le cui Autorità competenti danno seguito ad una domanda proveniente dall'altro Stato, relativa all'invio di squadre di intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "Squadre di soccorso": gruppi di unità, specializzate per gli interventi di soccorso, dotate di opportuni equipaggiamenti e di mezzi di soccorso; "Equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso; "Materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; "Materiale di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-1

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