ConvenzioneTitolo I

Art. 3

In vigore dal 20 ott 1994
1. Gli scambi di informazione che saranno effettuati periodicamente con incontri scientifici, con seminari, congressi e visite di personale tecnico concernono: - le ricerche e gli studi intrapresi; - la redazione congiunta di pubblicazioni concernenti i settori che formano l'oggetto della cooperazione; - le esperienze nazionali relative all'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, compresi i sistemi informatici di banche di dati e di comunicazioni via satellite, per la preparazione e la gestione dell'emergenza; - le modalità di gestione degli eventi che si sono verificati nei territori nazionali rispettivi; - i mezzi ed i materiali utilizzabili e la loro eventuale standardizzazione; - ogni altro dato considerato come utile ai fini della cooperazione. Le modalità di applicazione delle disposizioni previste da questo articolo saranno regolate da intese particolari concluse nell'ambito della riunione annuale di all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-3

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